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Guide · Regole, privacy e AI Act

AI Act per PMI: obblighi e scadenze aggiornati (2025–2028)

AI Act per PMI aggiornato al Digital Omnibus: obblighi in vigore, trasparenza dal 2 agosto 2026, alto rischio rinviato, Legge 132/2025 e checklist in 10 punti.

In breve

  • L'AI Act, Regolamento (UE) 2024/1689, è in vigore dal 1° agosto 2024 e si applica per gradi: divieti e alfabetizzazione AI dal 2 febbraio 2025, obblighi per i fornitori di modelli per finalità generali dal 2 agosto 2025, regole generali e obblighi di trasparenza dell'articolo 50 dal 2 agosto 2026.
  • Il Digital Omnibus sull'AI, Regolamento (UE) 2026/1744 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 24 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio 2026, ha rinviato gli obblighi per i sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 (Allegato III) e al 2 agosto 2028 (prodotti dell'Allegato I).
  • Una PMI che usa ChatGPT, Copilot o Gemini per lavoro è un deployer: deve evitare le pratiche vietate, adottare misure per l'alfabetizzazione AI del personale e rispettare gli obblighi di trasparenza, per esempio dichiarando i deepfake che pubblica.
  • In Italia la Legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, designa AgID e ACN come autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e obbliga i professionisti a informare i clienti sui sistemi di AI che usano (articolo 13).
  • Le sanzioni dell'AI Act arrivano fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate e fino a 15 milioni o al 3% per gli altri obblighi principali; per le PMI vale l'importo più basso tra i due (articolo 99).

Il calendario aggiornato al 2 ottobre 2026

L'AI Act è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 luglio 2024 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2024. Le sue regole si applicano a scaglioni, secondo l'articolo 113.

Il calendario originale è stato modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744, il cosiddetto Digital Omnibus sull'AI. Il regolamento, datato 8 luglio 2026, è arrivato dopo l'accordo politico del 7 maggio 2026; è stato pubblicato il 24 luglio 2026 ed è in vigore dal 27 luglio 2026. Non è più una proposta: le nuove date sono diritto vigente.

La tabella riassume le scadenze che interessano una PMI, con lo stato aggiornato al 2 ottobre 2026. «In vigore» indica le regole già applicabili, «In arrivo» quelle con una data già fissata, «Rinviato» quelle spostate dal Digital Omnibus.

AI Act e norme italiane: scadenze per le imprese (stato al 2 ottobre 2026)
DataCosa si applicaA chi si applicaStato
1° agosto 2024Entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1689Tutti gli operatoriIn vigore
2 febbraio 2025Definizioni, alfabetizzazione AI (art. 4) e pratiche vietate (art. 5)Fornitori e deployer, quindi anche le aziende che usano strumenti di AIIn vigore; art. 4 riformulato dal Digital Omnibus a partire dal 27 luglio 2026
2 agosto 2025Obblighi per i fornitori di modelli di AI per finalità generali; governance; regime delle sanzioniChi sviluppa i modelli, non chi li usa; Stati membriIn vigore
10 ottobre 2025Legge 132/2025: principi nazionali, obblighi informativi di professionisti e datori di lavoro, autorità nazionali, nuovi reatiImprese, professionisti e datori di lavoro in ItaliaIn vigore
27 luglio 2026Digital Omnibus sull'AI (Reg. (UE) 2026/1744): nuove date per l'alto rischio, art. 4 riformulato, semplificazioni per PMI e small mid-capTutti gli operatoriIn vigore
2 agosto 2026Applicazione generale, compresi gli obblighi di trasparenza (art. 50); poteri di enforcement della Commissione sui modelli per finalità generaliFornitori e deployer di chatbot, sistemi generativi, deepfake e testi di interesse pubblicoIn vigore
4 agosto 2026Secondo decreto attuativo della Legge 132/2025: poteri delle autorità nazionali e uso dell'AI nella formazione e nel lavoroAutorità, imprese e datori di lavoro in ItaliaApprovato in via definitiva dal Consiglio dei ministri; non ancora in Gazzetta Ufficiale
30 settembre 2026D.Lgs. 160/2026: AI nelle attività di polizia, responsabilità civile e penale, reato di omesse misure di sicurezza (art. 437-bis c.p.), responsabilità degli entiForze di polizia, chi progetta o immette sul mercato sistemi ad alto rischio, entiIn vigore
2 dicembre 2026Nuovi divieti su deepfake intimi non consensuali e materiale pedopornografico generato con AI; termine per marcare i contenuti dei sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 (art. 50, par. 2)Fornitori e deployer di sistemi generativiIn arrivo; introdotto dal Digital Omnibus
2 agosto 2027Adeguamento dei modelli per finalità generali immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025; sandbox regolamentare nazionale operativaFornitori di modelli; Stati membriIn arrivo
2 dicembre 2027Obblighi per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III (lavoro, istruzione, credito, assicurazioni vita e salute, biometria e altre aree)Fornitori e deployer di sistemi ad alto rischioRinviato dal 2 agosto 2026 (Reg. (UE) 2026/1744)
2 agosto 2028Obblighi per i sistemi ad alto rischio integrati in prodotti regolati dell'Allegato I, come ascensori o giocattoliFabbricanti e fornitori di prodotti regolatiRinviato dal 2 agosto 2027 (Reg. (UE) 2026/1744)

Fornitore o deployer: che ruolo ha la tua azienda

Gli obblighi dell'AI Act dipendono dal ruolo. Il fornitore è chi sviluppa un sistema di AI, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio, anche gratuitamente. Il deployer è chi usa un sistema di AI sotto la propria autorità, salvo l'uso personale non professionale (articolo 3, punti 3 e 4).

La maggior parte delle PMI è deployer. Alcuni casi tipici:

  • Uno studio professionale che usa ChatGPT Business o Copilot per bozze, sintesi e traduzioni è deployer: deve adottare misure di alfabetizzazione AI ed evitare le pratiche vietate. In Italia deve anche informare i clienti (Legge 132/2025, articolo 13).
  • Un e-commerce che pubblica sul proprio sito un assistente clienti costruito su un modello di terzi e presentato con il proprio marchio può essere fornitore di quel sistema, non del modello: deve far sapere agli utenti che stanno parlando con un'AI (articolo 50, paragrafo 1).
  • Un'agenzia che crea con l'AI immagini o video realistici che somigliano a persone, luoghi o eventi esistenti e potrebbero sembrare autentici è deployer di un sistema che produce deepfake: deve dichiarare che il contenuto è generato o manipolato, con regole più leggere per le opere manifestamente creative o satiriche (articolo 50, paragrafo 4).
  • Un'azienda che usa un software di AI per filtrare i curriculum o valutare i dipendenti usa un sistema ad alto rischio (Allegato III, punto 4): dal 2 dicembre 2027 avrà gli obblighi del deployer dell'articolo 26. Se adatta a questo scopo uno strumento generalista, può diventare essa stessa fornitore (articolo 25, paragrafo 1, lettera c).
  • Una software house che sviluppa un'applicazione con AI e la vende con il proprio marchio è fornitore. Se la sviluppa su commissione e il cliente la mette in servizio con il proprio nome, fornitore è il cliente che l'ha fatta sviluppare.

E i modelli come quelli di ChatGPT o Gemini?

Chi usa un modello di AI per finalità generali non ha gli obblighi dei fornitori di modelli: spettano a chi sviluppa il modello e si applicano dal 2 agosto 2025. Dal 2 agosto 2026 la Commissione europea, tramite l'Ufficio per l'AI, può farli rispettare con i propri poteri di enforcement; i modelli immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025 devono adeguarsi entro il 2 agosto 2027.

Cosa vale già oggi: pratiche vietate e alfabetizzazione AI

Dal 2 febbraio 2025 l'articolo 5 vieta alcune pratiche, a prescindere dalle dimensioni dell'azienda. In sintesi, sono vietati:

  • tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli che distorcono materialmente il comportamento delle persone e possono causare un danno significativo;
  • lo sfruttamento delle vulnerabilità legate a età, disabilità o situazione sociale o economica;
  • il punteggio sociale che porta a trattamenti sfavorevoli in contesti scollegati da quelli in cui i dati sono stati raccolti, oppure ingiustificati o sproporzionati;
  • la previsione del rischio che una persona commetta un reato basata solo sulla profilazione o sui tratti della personalità;
  • la creazione o l'ampliamento di banche dati di riconoscimento facciale con raccolta non mirata di immagini da internet o da telecamere a circuito chiuso;
  • il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, salvo motivi medici o di sicurezza;
  • la categorizzazione biometrica per dedurre razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita o orientamento sessuale;
  • l'identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di contrasto, salvo eccezioni strettamente definite.

I divieti aggiunti dal Digital Omnibus

Dal 2 dicembre 2026 sono vietati anche i sistemi di AI che generano o manipolano immagini, video o audio realistici delle parti intime di una persona identificabile, o che la ritraggono in attività sessualmente esplicite, senza il suo consenso esplicito, e i sistemi che generano materiale pedopornografico.

Alfabetizzazione AI: cosa chiede l'articolo 4 dopo l'Omnibus

Dal 27 luglio 2026 l'articolo 4 chiede a fornitori e deployer di adottare misure per sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione AI del personale e delle altre persone che usano i sistemi per loro conto, tenendo conto di conoscenze tecniche, esperienza, istruzione, formazione e contesto d'uso. Il testo precedente chiedeva di garantire, nella misura del possibile, un livello sufficiente; quello nuovo precisa che non va garantito un livello specifico per ciascuna persona.

L'obbligo resta. Secondo le FAQ della Commissione europea non serve un certificato, ma l'azienda può tenere un registro interno delle formazioni e delle altre iniziative; chi usa l'AI generativa, per esempio per scrivere annunci o tradurre, va informato dei suoi rischi specifici, come le allucinazioni. Le regole su vigilanza ed enforcement si applicano dal 3 agosto 2026.

In pratica servono tre cose: una formazione proporzionata al ruolo, regole d'uso scritte e un registro di chi è stato formato, su quali strumenti e quando.

Trasparenza: l'articolo 50 dal 2 agosto 2026

Gli obblighi di trasparenza si applicano dal 2 agosto 2026 e riguardano quattro situazioni.

  • Chatbot e assistenti. Il fornitore deve progettare il sistema in modo che le persone sappiano di interagire con un'AI, salvo che sia evidente dal contesto (paragrafo 1).
  • Contenuti sintetici. I fornitori di sistemi che generano audio, immagini, video o testo devono marcarne gli output in un formato leggibile da una macchina, così che siano riconoscibili come generati o manipolati (paragrafo 2). Per i sistemi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 il termine è il 2 dicembre 2026.
  • Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica. Il deployer deve informare le persone esposte al sistema (paragrafo 3).
  • Deepfake e testi di interesse pubblico. Il deployer deve dichiarare che immagini, audio o video deepfake sono generati o manipolati; per le opere manifestamente artistiche, creative o satiriche basta segnalarlo senza ostacolarne la fruizione. Deve dichiarare anche i testi generati con AI e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, salvo che siano stati sottoposti a revisione umana o controllo editoriale e qualcuno ne abbia la responsabilità editoriale (paragrafo 4).

Come applicarlo in una PMI

Le informazioni vanno date in modo chiaro e distinguibile al più tardi alla prima interazione o esposizione (paragrafo 5). Il 10 giugno 2026 è stato pubblicato il codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'AI, con un set di icone UE per l'etichettatura: aderire al codice è volontario, rispettare l'articolo 50 no.

Per i testi, le FAQ della Commissione precisano che controlli superficiali, solo formali o procedurali non valgono come revisione umana o controllo editoriale. In concreto: un avviso visibile nel chatbot del sito, una regola interna su quando etichettare immagini e video generati, e una revisione umana reale e documentata per i contenuti informativi scritti con l'AI.

Sistemi ad alto rischio: cosa cambia con il rinvio

Un sistema è ad alto rischio se è un componente di sicurezza di un prodotto regolato (Allegato I) o se rientra nelle aree dell'Allegato III. Per una PMI le aree più frequenti sono queste.

  • Lavoro: selezione del personale, annunci mirati, filtro delle candidature, decisioni su condizioni di lavoro, promozioni e cessazioni, assegnazione dei compiti, monitoraggio e valutazione delle prestazioni (punto 4).
  • Credito e assicurazioni: valutazione del merito creditizio delle persone fisiche, salvo l'individuazione delle frodi, e valutazione del rischio e dei prezzi nelle assicurazioni vita e salute (punto 5).
  • Istruzione e formazione professionale: accesso, valutazione dell'apprendimento e sorveglianza durante le prove (punto 3).
  • Biometria e infrastrutture critiche (punti 1 e 2).

Le nuove date e gli obblighi del deployer

Un sistema dell'Allegato III può non essere considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo, per esempio perché svolge un compito procedurale limitato; l'eccezione non vale se il sistema effettua profilazione di persone, e la valutazione va documentata (articolo 6, paragrafi 3 e 4).

Con il Digital Omnibus questi obblighi si applicano dal 2 dicembre 2027 per l'Allegato III e dal 2 agosto 2028 per i prodotti dell'Allegato I. Il regolamento motiva il rinvio con il ritardo delle norme tecniche e delle autorità nazionali: non è un'esenzione. Chi sceglie oggi un software per la gestione del personale o per il credito dovrebbe già chiedere al fornitore come intende adeguarsi.

Quando si applicheranno, il deployer dovrà tra l'altro: usare il sistema secondo le istruzioni; affidare la sorveglianza umana a persone competenti, formate e con l'autorità necessaria; verificare che i dati di input sotto il suo controllo siano pertinenti; monitorare il funzionamento e segnalare rischi e incidenti; conservare i log generati automaticamente per almeno sei mesi; informare lavoratori e rappresentanti prima di usare il sistema sul luogo di lavoro; informare le persone soggette a decisioni prese o assistite dal sistema (articolo 26). Le informazioni del fornitore servono anche per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prevista dal GDPR (articolo 26, paragrafo 9).

Per PMI e small mid-cap l'Omnibus prevede un modulo semplificato per la documentazione tecnica dei fornitori, un sistema di gestione della qualità proporzionato alle dimensioni e l'accesso prioritario alla sandbox regolamentare che l'Ufficio per l'AI può istituire a livello europeo.

Italia: Legge 132/2025 e decreti attuativi

La Legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 e in vigore dal 10 ottobre 2025, affianca l'AI Act senza sostituirlo. Per imprese e professionisti contano soprattutto questi articoli.

  • Professioni intellettuali (articolo 13). L'AI può essere usata solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista. Le informazioni sui sistemi di AI utilizzati vanno comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
  • Lavoro (articolo 11). Il datore di lavoro o il committente deve informare il lavoratore dell'uso dell'AI nei casi e nei modi dell'articolo 1-bis del D.Lgs. 152/1997, che riguarda i sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati usati per assunzioni, gestione e cessazione del rapporto, assegnazione dei compiti, sorveglianza e valutazione delle prestazioni.
  • Dati e minori (articolo 4). Le informazioni sul trattamento dei dati legato all'AI vanno date con linguaggio chiaro e semplice; sotto i 14 anni l'accesso alle tecnologie di AI richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.
  • Autorità (articolo 20). AgID è autorità di notifica e promuove l'innovazione; ACN è autorità di vigilanza del mercato, con poteri ispettivi e sanzionatori, e punto di contatto unico con l'UE. Per i sistemi usati da banche, intermediari finanziari e assicurazioni la vigilanza del mercato resta a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS; restano fermi i poteri del Garante privacy e dell'AGCOM.
  • Reati (articolo 26). Nasce il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con AI (articolo 612-quater del codice penale, reclusione da uno a cinque anni) e un'aggravante comune per i reati commessi con sistemi di AI.

I decreti attuativi del 2026

Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 e in vigore dal 30 settembre 2026, regola l'uso dell'AI nelle attività di polizia e la responsabilità civile e penale. Introduce il reato di omessa adozione di misure di sicurezza o di sorveglianza umana nei sistemi di AI ad alto rischio, quando ne deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone (articolo 437-bis del codice penale). Il reato riguarda anche l'utilizzatore professionale di un sistema ad alto rischio che omette intenzionalmente le misure di sorveglianza umana. Il decreto inserisce il 437-bis, insieme al 612-quater, tra i reati che fanno scattare la responsabilità degli enti (nuovo articolo 25-vicies del D.Lgs. 231/2001): chi ha adottato un modello organizzativo 231 può valutarne l'aggiornamento con il proprio consulente.

Il secondo decreto, sui poteri delle autorità nazionali e sull'uso dell'AI nella formazione, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026. Secondo il comunicato del Governo prevede, tra l'altro, che le decisioni su costituzione, modifica o risoluzione del rapporto di lavoro non possano essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, e che il licenziamento intimato in violazione di questo divieto sia nullo. Al 2 ottobre 2026 non risultava ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi non è ancora in vigore.

Checklist operativa in 10 punti

Una sequenza pratica per mettere in ordine l'uso dell'AI in una PMI. Non sostituisce una verifica legale, ma permette di rispondere con documenti a un cliente, a un fornitore o a un'autorità.

  • Inventario dei sistemi AI. Elenca strumenti e funzioni di AI dentro i software già in uso, chi li usa, per quali attività e con quali dati. Per ciascuno indica il ruolo dell'azienda (fornitore o deployer) e se l'uso rientra in un'area ad alto rischio.
  • Policy d'uso. Scrivi cosa si può fare, con quali strumenti e con quali dati; cosa è vietato, a partire dalle pratiche dell'articolo 5 e dai dati riservati in strumenti non autorizzati; chi approva i nuovi strumenti.
  • Formazione documentata. Organizza una formazione proporzionata al ruolo e conserva data, partecipanti, contenuti e materiali: servono a documentare le misure richieste dall'articolo 4.
  • Registro. Tieni aggiornato l'inventario con versioni, responsabili, date di revisione e decisioni prese: è il punto di partenza di ogni verifica.
  • Fornitori e contratti. Chiedi a ogni fornitore dove tratta i dati, se li usa per addestrare i modelli, quali istruzioni e documentazione fornisce per l'AI Act e come si esce dal contratto.
  • Dati personali e DPIA. Verifica base giuridica e informativa GDPR per ogni uso che coinvolge dati personali e valuta con il DPO se serve una valutazione d'impatto (articolo 35 del GDPR).
  • Supervisione umana. Stabilisci quali output devono essere controllati da una persona prima di produrre effetti, chi li controlla e con quale autorità di bloccarli.
  • Log. Conserva le tracce d'uso dei sistemi che incidono su clienti, lavoratori o decisioni; per i sistemi ad alto rischio il deployer dovrà conservare i log per almeno sei mesi (articolo 26, paragrafo 6).
  • Trasparenza verso clienti e lavoratori. Avvisi nei chatbot, etichette su deepfake e testi informativi non revisionati, informativa ai clienti per i professionisti (articolo 13 della Legge 132/2025) e ai lavoratori (articolo 11).
  • Revisione periodica. Fissa una revisione almeno annuale e una straordinaria a ogni nuovo strumento, cambio di fornitore o modifica normativa: il calendario dell'AI Act è già cambiato una volta.

Sanzioni: importi massimi e regola per le PMI

L'articolo 99 fissa i massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie, calcolati sul fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente.

  • Fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato, se superiore, per le pratiche vietate dall'articolo 5.
  • Fino a 15 milioni di euro o il 3% per gli obblighi di fornitori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e deployer, per quelli degli organismi notificati e per gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50.
  • Fino a 7,5 milioni di euro o l'1% per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite alle autorità o agli organismi notificati.

PMI, small mid-cap e regole italiane

Per le PMI, comprese le start-up, ogni sanzione è pari al massimo alla percentuale o all'importo fisso, se inferiore (paragrafo 6); il Digital Omnibus estende la stessa regola alle small mid-cap per le violazioni dei paragrafi 4 e 5. Per decidere l'importo le autorità considerano natura, gravità e durata della violazione, dimensioni dell'operatore, grado di cooperazione e misure adottate (paragrafo 7).

Le sanzioni per i fornitori di modelli per finalità generali sono decise dalla Commissione (articolo 101). Per l'articolo 4 sull'alfabetizzazione l'articolo 99 non fissa un importo massimo: sanzioni e altre misure sono rimesse alle regole nazionali.

In Italia i poteri ispettivi e sanzionatori spettano all'ACN (Legge 132/2025, articolo 20). La stessa legge delega il Governo ad attribuire alle autorità nazionali il potere di applicare le sanzioni dell'articolo 99 (articolo 24); il decreto sui poteri delle autorità, approvato il 4 agosto 2026, non risultava ancora pubblicato al 2 ottobre 2026. Restano applicabili le sanzioni del GDPR quando sono coinvolti dati personali e, dal 30 settembre 2026, la responsabilità degli enti per i reati legati all'AI.

Come può aiutare KAPPA404

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Cosa il workshop non sostituisce

Partecipazione e workbook del workshop possono entrare nel registro interno della formazione, insieme a una prima mappa dei casi d'uso e alle regole iniziali di supervisione. Non sono una certificazione né una policy legale completa. Come esempio di trasparenza applicata, KAPPA404 spiega come usa l'AI nel proprio lavoro nella pagina Trasparenza AI; i dettagli del workshop sono nella pagina Soluzioni AI e quelli dell'audit nella pagina Audit iniziale.

Domande frequenti

L'AI Act si applica anche a una piccola azienda che usa solo ChatGPT?

Sì. Chi usa un sistema di AI per lavoro è deployer: dal 2 febbraio 2025 deve evitare le pratiche vietate e adottare misure per l'alfabetizzazione AI del personale, e dal 2 agosto 2026 deve rispettare gli obblighi di trasparenza quando pubblica deepfake o testi di interesse pubblico generati con AI. Gli obblighi sui modelli per finalità generali spettano invece a chi li sviluppa, come OpenAI.

Serve un certificato per l'alfabetizzazione AI dei dipendenti?

No. Le FAQ della Commissione europea precisano che non serve un certificato. Dopo il Digital Omnibus l'articolo 4 chiede di adottare misure per sostenere l'alfabetizzazione AI, senza garantire un livello specifico per ogni persona. Conviene tenere un registro interno di formazioni e iniziative: le regole su vigilanza ed enforcement si applicano dal 3 agosto 2026.

Gli obblighi per i sistemi ad alto rischio sono stati rinviati?

Sì. Il Regolamento (UE) 2026/1744, il Digital Omnibus sull'AI in vigore dal 27 luglio 2026, li ha spostati dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027 per i sistemi dell'Allegato III, come selezione del personale e merito creditizio, e dal 2 agosto 2027 al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati nei prodotti regolati dell'Allegato I.

Devo dire ai clienti che uso l'intelligenza artificiale?

Dipende dall'uso. Un chatbot deve far capire che si sta parlando con un'AI; deepfake e testi informativi di interesse pubblico non revisionati vanno dichiarati (AI Act, articolo 50). In Italia i professionisti devono informare il cliente sui sistemi di AI utilizzati con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (Legge 132/2025, articolo 13), e i datori di lavoro devono informare i lavoratori nei casi previsti dall'articolo 11.

Quali sono le sanzioni dell'AI Act per una PMI?

I massimi sono 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate, 15 milioni o il 3% per gli altri obblighi principali, compresa la trasparenza, e 7,5 milioni o l'1% per informazioni inesatte alle autorità. Per le PMI vale l'importo più basso tra percentuale e cifra fissa. In Italia i poteri ispettivi e sanzionatori spettano all'ACN.

Chi controlla il rispetto dell'AI Act in Italia?

La Legge 132/2025 designa l'ACN come autorità di vigilanza del mercato, con poteri ispettivi e sanzionatori, e l'AgID come autorità di notifica. Per i sistemi usati da banche, intermediari finanziari e assicurazioni vigilano Banca d'Italia, CONSOB e IVASS; il Garante privacy mantiene i suoi poteri sui dati personali. Sui modelli per finalità generali vigila la Commissione europea tramite l'Ufficio per l'AI.

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Fonti

  1. Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (AI Act), testo originale in italiano – EUR-Lex (si apre in una nuova scheda) — eur-lex.europa.eu
  2. Regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026, Digital Omnibus sull'AI (GU UE L del 24 luglio 2026) – EUR-Lex (si apre in una nuova scheda) — eur-lex.europa.eu
  3. Commissione europea – AI Act: quadro normativo e calendario di applicazione (aggiornato il 3 agosto 2026) (si apre in una nuova scheda) — digital-strategy.ec.europa.eu
  4. Commissione europea – AI literacy: questions and answers (articolo 4, aggiornate il 27 luglio 2026) (si apre in una nuova scheda) — digital-strategy.ec.europa.eu
  5. Commissione europea – Transparency obligations under Article 50 of the AI Act (FAQ aggiornate il 24 luglio 2026) (si apre in una nuova scheda) — digital-strategy.ec.europa.eu
  6. Commissione europea – Code of Practice on Transparency of AI-generated Content (10 giugno 2026) (si apre in una nuova scheda) — digital-strategy.ec.europa.eu
  7. Commissione europea – Guidelines for providers of general-purpose AI models (si apre in una nuova scheda) — digital-strategy.ec.europa.eu
  8. Gazzetta Ufficiale – Legge 23 settembre 2025, n. 132, disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (si apre in una nuova scheda) — gazzettaufficiale.it
  9. Gazzetta Ufficiale – D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, AI nelle attività di polizia e responsabilità civile e penale (si apre in una nuova scheda) — gazzettaufficiale.it
  10. Governo italiano – Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 185 (4 agosto 2026) (si apre in una nuova scheda) — governo.it